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[RUGBYLIST] Comunicato del Giudice Sposrtivo.....

athos.fba athos.fba a fastwebnet.it
Mer 4 Giu 2008 17:00:08 CEST


  Come volevasi dimostrare, si applica un regolamento che fa riferimento a norme "manuali" mentre il ricorso in merito a decisione del TMO dovrebbe tenere conto che l'analisi video della partita difficilmente puo' essere a disposizione delle società nei 45 minuti successivi...almeno allo stato attuale dell'arte...
  Speriamo che questa immensa e pilatesca lavata di mani non sia la tenda che copre l'approssiamzione con cui si sono introdotte le "tecnologie avanzate", ma si apra una discussione in merito tra chi di dovere nella stanza dei bottoni, la questione merita un approfondimento.

  Ciao,
  fabio


  4/6/2008 - 15:57
  Roma - Il Giudice Sportivo della FIR ha respinto l'istanza di non omologazione e riprogrammazione della semifinale di ritorno del Campionato Italiano Super 10 tra Cammi Calvisano e Carrera Petrarca Padova, presentata tramite raccomandata dal Club veneto, in data 3 giugno, alla Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale. 

  Il Giudice Sportivo ha rilevato come la lettera inviata dal Carrera Petrarca Padova debba essere considerata come semplice comunicazione che, come tale, non ha alcun effetto sul potere-dovere del GS nazionale di omologare la gara in oggetto. 

  Le norme statutarie e regolamentari della FIR impongono, infatti, al Giudice Sportivo di omologare le gare programmate dalla Commissione Organizzatrice FIR e di adottare le decisioni giurisdizionali di primo grado in ordine ai ricorsi in opposizione o avverso a provvedimenti di omologazione e disciplinari, nonché riguardo ad eventuali reclami presentati all'arbitro, ai sensi dell'art. 72 Reg. di Giustizia. 

  Il Carrera Petrarca Padova non ha presentato alcun reclamo al direttore di gara, entro il termine perentorio di 45 minuti dal termine della partita, potendo lamentare, con tale rimedio, proprio una violazione da parte dell'arbitro di norme federali che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, con esclusione, tuttavia, di quei comportamenti che attengono a valutazioni tecniche. 

  In mancanza della presentazione di un reclamo ex art. 72 Reg. di Giustizia, in sede di omologazione il Giudice Sportivo non può che omologare la gara con provvedimento di cui sopra; dichiara pertanto la comunicazione del 3 giugno 2008 inviata via fax dal Carrera Petrarca Padova inammissibile per difetto dei presupposti e dei requisiti di cui al Reg. di Giustizia e rigetta la richiesta di ripetizione della gara. 

  Il Comunicato completo del Giudice Sportivo è disponibile nell'apposita sezione del sito internet federale www.federugby.it 
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