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[RUGBYLIST] ART. 1321 C.C.

Salvatore Messina totorugby a yahoo.it
Mar 10 Lug 2012 12:30:22 CEST


L'art. 1321 c.c. definisce il contratto come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio).
L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto:
	1. l'accordo delle parti;
	2. la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto);
	3. l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [art. 1346 c.c.]);
	4. la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità.Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della sua prestazione, predisponendo specifiche forme di tutela in caso di inadempimento, ma non produce effetti nei confronti di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. 

 
Questo premesso, poiché sussiste il seguente fatto:

http://rugby1823.blogosfere.it/2012/07/clamoroso-andrea-masi-saluta-le-zebre-a-va-ai-london-wasps.html 


Le possibili conclusioni sono 2:
1. i dirigenti delle Zebre non conoscono le nozioni fondamentali del diritto;
2. i dirigenti delle Zebre rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Ah, a voler guardare ci sarebbe una terza ipotesi: entrambe le precedenti conclusioni......


Salvatore Messina
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